Sospesa l'attività corale fino al 5 marzo 2021è quanto riporta il punto 34 della nuova ordinanza:
Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori
Sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all’aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l’altro. Tali attività sono consentite nell’ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti;;Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 14 gennaio fino al giorno 5 marzo 2021è quanto riporta il punto 15 della nuova ordinanza:
Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori
sono sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all’aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l’altro. Tali attività sono consentite nell’ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti;
Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 4 dicembre e fino al giorno 15 gennaio 2021
Al punto 16 dell'Ordinanza nr. 49 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 5 novembre 2020, relativamente alla validità temporale delle misure adottate con le ordinanze del Presidente della Provincia, è stabilito che:
....è prorogata fino al 03 dicembre 2020 l’efficacia delle misure dettate con l’ordinanza del Presidente della Provincia di data 26 ottobre prot. 659641/1 in merito a “Divieto di incontri in luoghi pubblici”, “Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori”, ...
Ordinanza nr. 49 del Presidente della Provincia Autonoma di Trento di data 26 ottobre 2020
Il punto 4 fa riferimento a "Disposizioni in materia di attività di bande musicali e cori"
“Sono sospese nei luoghi al chiuso le attività di bande musicali e dei cori; tali attività rimangono consentite all'aperto nel rispetto del distanziamento di due metri tra un componente e l'altro. Tali attività sono consentite nell'ambito della formazione musicale delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale delle scuole musicali, nel rispetto dei protocolli vigenti.”
Questa ordinanza rimane in vigore fino al 24 novembre 2020.
In seguito al nuovo DPCM del 24 ottobre, e in attesa di eventuali modifiche che potrebbero essere apportate dalla Provincia Autonoma di Trento, si invitano i cori che svolgono attività, alla massima cautela.
Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente in merito al proseguimento dell'attività corale.
Qui di seguito gli estratti delle ordinanze:
In riferimento al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 13 ottobre 2020, si fa presente che nulla è variato rispetto alle attività associative, le quali possono proseguire o riprendere la propria attività nel rispetto dei Protocolli provinciali specifici di settore approvati nel giugno scorso.
Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità. È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Art. 6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome.
Alle luce delle nuove disposizioni emanate dalla Provincia Autonoma di
Trento con l’ordinanza n. 46 di data 8 ottobre 2020, si informa
che fino al 15 ottobre 2020 vige l’obbligo di utilizzo della mascherina
“nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto ad
eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le
circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi” (vedi punto 7 dell’ordinanza).
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1 [per quanto ci riguarda lettera l) e n)] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, con il Decreto del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.
1) Nuove disposizioni per i cori nell'ambito delle celebrazioni liturgiche (protocolli Ministero Interno-CEI).
Scarica l'allegato completo.
2) Contributi per l'educazione musicale (cori inclusi) a seguito della Legge 17 luglio 2020 n. 77, vedi art. Art. 105-ter (in collaborazione con il Forum per l'Educazione Musicale).
Il Protocollo è stato stipulato al fine di contenere il rischio di trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 tra persone che non presentano sintomi così da consentire un rientro controllato.
Si consiglia di leggere tutto il documento prestando attenzione a quanto evidenziato e, in modo particolare, al punto 14 che riguarda le Associazioni di volontariato.
Nello specifico, i passaggi che interessano direttamente l'attività corale sono:
14.1 Informative
14.2 Dispositivi di protezione
14.3 Accesso alla sede associativa o spazio di prova
14.4 Attività nella sede o spazio di prova: disposizioni generali
14.6 Attività nella sede o spazio di prova: canto
14.11 Attività inerenti il settore giovanile
- Modulo "Covid-19 - Informativa per Coristi" da far compilare a tutti una tantum in occasione della ripresa dell'attività (vedi art. 14.1).
- Modulo "Covid 19 - Autodichiarazione per attività Coro" da far firmare all'arrivo ai partecipanti ad ogni prova/riunione/assemblea e da conservare come "registro presenze" per 14 giorni.
Nonostante il protocollo (art. 14.4 punto 7) preveda che "È possibile predisporre un registro delle presenze... ", si consiglia vivamente di utilizzare tale modulo.
- Testo integrale del "Protocollo per le attività di spettacolo, delle federazioni, delle associazioni culturali e dei loro aderenti" con evidenziati i passaggi che riguardano direttamente l'attività corale.
Per approfondimenti si può visitare la pagina dedicata sul sito del Centro Servizi Volontariato Trentino.
Si augura a tutti una buona ripresa dell'attività nel rispetto delle previste norme di sicurezza.
A questo link il documento completo.
Alle pagine 31 e 32 alcune specifiche che riguardano lo spettacolo dal vivo e i cori.
Si invitano i cori a leggere condividere il DPCM del 17/05/20
Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergnza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)
Nello specifico si riportano:
Art. 1
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all'allegato 9. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Allegato 9
Spettacoli dal vivo e cinema
LETTERA CONGIUNTA CON LE BANDE AL MINISTRO FRANCESCHINI
La Coralità nazionale si muove....
Nei giorni scorsi FE.N.I.A.R.CO (
Su 127 articoli riportati, molti interessano direttamente o indirettamente anche il mondo del terzo settore e del non profit più in generale. Ecco una veloce panoramica di alcune delle misure più importanti:
Non è previsto nulla di specifico per tutti gli altri enti non profit che ad oggi non sono in possesso delle qualifiche di Odv, Aps o Onlus. Va comunque ricordato che il DPCM 8 marzo 2020 ha sospeso, almeno fino al 3 aprile 2020, tutte le manifestazioni e gli eventi, svolte in ogni luogo pubblico e privato, oltre che ogni attività convegnistica e congressuale: ciò significa che gli enti non profit diversi da Odv, Aps ed Onlus sono comunque pienamente legittimati a rinviare le assemblee a data da destinarsi.